Garanzia provvisoria: quanto vale e quando si riduce
La garanzia provvisoria accompagna l’offerta. Per l’art. 106 del d.lgs. 36/2023 vale il 2 % del valore complessivo della procedura indicato nel bando; la stazione appaltante può abbassarla fino all’1 % o alzarla fino al 4 %, e lo scrive nei documenti di gara.
Le riduzioni (comma 8)
- Certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000: 30 % (art. 106, c. 8).
- Micro, piccola o media impresa (o raggruppamento di sole PMI): 50 % (art. 106, c. 8), non cumulabile con il 30 %.
- Garanzia gestita con piattaforme a registri distribuiti: 10 % (art. 106, c. 8), cumulabile con il 30 % e il 50 %.
- Certificazioni dell’allegato II.13 che i documenti di gara indicano: fino al 20 % (art. 106, c. 8), solo se i documenti di gara le indicano.
Le riduzioni si dimostrano coi documenti (certificati, dichiarazioni) indicati nel disciplinare. Quando sono più d’una, il modo prudente è applicarle una dopo l’altra, ciascuna sull’importo già ridotto.
Fa fede la norma e il disciplinare della singola gara: è lì che si leggono la percentuale e le riduzioni ammesse.
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Fonte: art. 106 d.lgs. 36/2023 (testo su Normattiva). Una guida, non un parere: fa fede la norma e il bando di gara.
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